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Custodia delle armi
La legge (art. 20 della legge 18 aprile 18 aprile 1975 n.110) stabilisce che le armi debbano essere custodite, nell'interesse della pubblica sicurezza, con la massima diligenza possibile.
Questo sta a significare che si devono mettere in atto tutte le cautele possibili per far si che solo i legittimi proprietari e detentori delle armi possano entrarne in possesso.
Per il privato cittadino non vi è obbligo alcuno di munirsi di cassaforte e di allarme, i quali comunque restano dei presidi di sicurezza assolutamente validi per poter ottemperare ai doveri sopra descritti.
Quindi, in sintesi:
- custodire le armi nella maniera più sicura possibile, lontane da occhi indiscreti ed accessibili solo ed esclusivamente a noi (no altri familiari, no amici in visita ecc...)
- non lasciare mai incustodite le chiavi della stanza o della cassaforte che contiene le nostre armi
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50,00 €
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